Art. 8.

      1. I testamenti biologici, le copie degli stessi, le formalità, le certificazioni e qualsiasi altro documento, sia cartaceo sia elettronico, ad essi connessi e da essi dipendenti non sono soggetti all'obbligo di registrazione e sono esenti dall'imposta di registrazione, dall'imposta di bollo e da qualunque altro tributo.